(massima n. 1)
Il libero convincimento del giudice, che si estrinseca nel momento della valutazione della prova, nel processo indiziario è il corretto risultato di un'operazione logico-induttiva attraverso la quale la massima di esperienza nel sillogismo normativamente imposto dal secondo comma, dell'art. 192 c.p.p., si pone come premessa maggiore, l'indizio è la premessa minore e la conclusione è costituita, nel suo divenire per cristallizzarsi definitivamente, dalla prova del fatto in esame, cui si giunge (stante la naturale inadeguatezza degli indizi) se questi siano gravi, vale a dire resistenti alle obiezioni e perciò convincenti, precisi e cioè non suscettibili di diversa interpretazione, per lo meno altrettanto verosimile, e concordanti vale a dire non contrastanti tra loro o con altri elementi certi.