(massima n. 1)
La confessione stragiudiziale dell'imputato assume valore probatorio secondo le regole del mezzo di prova che la immette nel processo e, ove si tratti di prova dichiarativa, con l'applicazione dei relativi criteri di valutazione. (Fattispecie in cui le dichiarazioni confessorie dell'indagato erano entrate a far parte del compendio probatorio attraverso un referto medico confermato dalle dichiarazioni di una testimone ritenuta attendibile dai giudici di merito).