(massima n. 1)
Nella liquidazione del credito di valore — nella specie, risarcimento del danno derivato dall'occupazione sine titulo di un bene immobile, oggetto di un contratto preliminare di compravendita dichiarato nullo — sulla somma riconosciuta possono calcolarsi sia la svalutazione, sia gli interessi con la medesima decorrenza, perché la prima ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedentemente alla consumazione dell'illecito; i secondi, invece, hanno una funzione compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione e vanno corrisposti e calcolati anno per anno sulla somma via via rivalutata con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso.