(massima n. 1)
La deposizione della parte lesa può essere assunta, anche da sola, come prova, purché venga sottoposta ad indagine positiva circa la sua attendibilità. Ed invero, alle dichiarazioni indizianti della persona offesa non si applicano le regole di cui ai commi terzo e quarto dell'art 192 c.p.p., che postulano la presenza di riscontri esterni, e tuttavia, atteso l'interesse di cui essa è portatrice, più rigorosa deve essere la valutazione ai fini del controllo di attendibilità rispetto al generico vaglio cui vanno sottoposte le dichiarazioni di ogni testimone ed opportuno appare il riscontro in altri elementi probatori.