(massima n. 1)
In tema di valutazione della prova anche nel nuovo sistema le persone offese o danneggiate dal reato assumono, quando invochino in sede penale l'accertamento del fatto costitutivo del loro diritto al risarcimento o alle restituzioni, la qualitą di testimoni con modalitą e contenuti che non si differenziano dal ruolo delle deposizioni rese da persone estranee agli interessi coinvolti nel processo penale. Anche nel vigore del nuovo codice di rito, anch'esso ispirato al sistema del libero convincimento del giudice, va riaffermato il principio che alla formazione di tale convincimento possono concorrere anche le testimonianze delle persone offese, costituite parti civili, essendo sufficiente che il giudice ne dimostri la credibilitą ponendo in relazione tali testimonianze con altri elementi emergenti dalle risultanze processuali.