(massima n. 1)
In tema di valutazione della prova, l'alibi falso, in quanto sintomatico, a differenza di quello non provato, del tentativo dell'imputato di sottrarsi all'accertamento della veritą, deve essere considerato come un indizio a carico il quale, pur di per sé inidoneo, in applicazione della regola dell'art. 192 c.p.p., a fondare il giudizio di colpevolezza, costituisce tuttavia un riscontro munito di elevata valenza dimostrativa dell'attendibilitą delle dichiarazioni del chiamante in correitą, ai sensi del terzo comma dell'art. 192 c.p.p.