(massima n. 1)
Lo stato di ritardo mentale della persona offesa, e il conseguente riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p., non esclude che alla testimonianza della medesima sia attribuito pieno valore probatorio qualora il giudice abbia accertato, ed abbia dato congrua motivazione, che la deposizione non č stata influenzata dal deficit psichico.