(massima n. 1)
La dichiarazione liberatoria di un coimputato, o comunque di un soggetto che va esaminato ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p., deve essere valutata "unitamente agli altri elementi che ne confermano l'attendibilitą" (art. 192, comma terzo, c.p.p.), e non costituisce, pertanto, da sola, "prova nuova" agli effetti della richiesta di revisione, bensģ mero elemento probatorio integrativo di quelli confermativi.