(massima n. 1)
La documentazione contabile, acquisita nel corso di una ispezione a carico di un contribuente, può costituire valido elemento di prova nei confronti di altro contribuente, al quale l'incartamento si riferisca, quando i dati riscontrati per la loro precisione intrinseca, per la congruità e la completezza, siano ritenuti pienamente attendibili. In tal caso la valutazione compiuta dal giudice del merito, se opportunamente e logicamente motivata, è incensurabile in cassazione.