(massima n. 1)
L'autonomia del procedimento penale rispetto a quello tributario non esclude che, ai fini della formazione del suo convincimento, il giudice penale possa avvalersi degli stessi elementi che determinano presunzioni secondo la disciplina tributaria, a condizione però che gli stessi siano assunti non con l'efficacia di certezza legale, ma come dati processuali oggetto di libera valutazione ai fini probatori. Inoltre dette presunzioni hanno il valore di un indizio sicché per assurgere a dignità di prova devono trovare oggettivo riscontro o in distinti elementi di prova ovvero in altre presunzioni, purché siano gravi, precise e concordanti. (Nella fattispecie il giudice di merito ha fatto emergere l'elemento oggettivo del reato «dal semplice raffronto tra le scritture contabili e le fatture afferenti i beni venduti, il cui costo si rileva di gran lunga superiore a quello contenuto nella dichiarazione» senza indicare se, in tal modo, si superassero le soglie di punibilità stabilite sia quella quantitativa sia quella percentuale).