(massima n. 1)
In tema di modalitą di determinazione del reddito d'impresa per i soggetti ammessi ai regimi forfetari e che si avvalgono della c.d. contabilitą semplificata (D.L. 19 dicembre 1984, n. 853 art. 2 comma 9, convertito con modificazioni in L. 17 febbraio 1985, n. 17, esteso all'anno 1988 dal D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni in L. 13 maggio 1988, n. 154), il criterio presuntivo, stabilito dalla disposizione fiscale, costituisce il fondamento della stessa previsione penale, in quanto non si tratta di un metodo di calcolo seguito in concreto dalla polizia tributaria per individuare il reddito medesimo, ma di un sistema espressamente stabilito dalla legge come contropartita, che serve a bilanciare la particolare facilitazione accordata nella tenuta della contabilitą, ridotta all'essenziale. L'interessato, in altri termini, scegliendo questa modalitą conosce preventivamente che il suo reddito sarą, poi, valutato sulla base di precise presunzioni. Ne deriva che la previsione tributaria ha valenza sostanziale e non trova applicazione la regola processuale stabilita dall'art. 192 c.p.p. in ordine ai caratteri che devono presentare gli indizi e, quindi, anche le c.d. presunzioni tributarie, utilizzate a fini processuali. (Fattispecie relativa a rigetto di motivo di ricorso con il quale l'imputato aveva dedotto mancanza di prova, in quanto i calcoli presuntivi, validi in sede fiscale, non avrebbero rilevanza nel campo penale).