(massima n. 1)
In tema di valutazione della prova l'alibi falso, in quanto sintomatico, a differenza di quello non provato, del tentativo dell'imputato di sottrarsi all'accertamento della veritą, deve essere considerato come un indizio a carico il quale, pur di per sé inidoneo in applicazione della regola di cui al secondo comma dell'art. 192 c.p.p. a fondare il giudizio di colpevolezza, costituisce tuttavia un riscontro munito di elevata valenza dimostrativa dell'attendibilitą delle dichiarazioni del chiamante in correitą, ai sensi del terzo comma del predetto art. 192 c.p.p.