(massima n. 1)
Stante l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al processo penale, il giudice della prevenzione č abilitato a compiere una valutazione degli elementi probatori tratti da procedimenti penali anche in corso. Nell'ambito di tale valutazione, il giudice della prevenzione non č vincolato alla osservanza dell'art. 192 c.p.p., norma che č funzionale all'accertamento della responsabilitā penale, potendo egli fondare il proprio convincimento su elementi di minore efficacia probatoria, i quali siano idonei a dimostrare, sul piano indiziario, che il prevenuto sia persona socialmente pericolosa.