(massima n. 2)
Poiché, a norma dell'art. 1242, primo comma, c.c. la compensazione produce il suo effetto estintivo dal giorno in cui si verifica la coesistenza dei due debiti, essendo a tal fine indifferente il momento in cui essi sono sorti, da ciò discende che il credito sorto anteriormente deve necessariamente venire in considerazione nel complessivo suo importo di capitale e interessi, questi ultimi costituendone per definizione la parte accessoria, della quale occorre tener conto, dovendosi evitare che la compensazione si risolva nell'evidente ed ingiusta situazione di sacrificio di una delle parti, siccome accadrebbe se il titolare del credito produttivo di interessi sorto anteriormente venisse ad essere privato dei frutti civili già maturati a suo favore al momento di insorgenza del credito di controparte.