(massima n. 1)
È ammissibile il ricorso per cassazione fondato esclusivamente su una questione di legittimità costituzionale di una norma di cui debba essere fatta applicazione nel procedimento, perché il ricorrente tende in tal modo a rimuovere uno dei punti della sentenza impugnata allo scopo di conseguire, attraverso la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma denunciata, un effetto corrispondente al suo interesse.