(massima n. 1)
In tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella operata dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova ma di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una risposta esaustiva alle obiezioni mosse dalle parti, se abbiano correttamente interpretato gli elementi probatori e se abbiano, infine, correttamente applicato le regole della logica nell'argomentazione che ha condotto a scegliere determinate conclusioni anziché altre, ond'è che il controllo di legittimità non può investire l'intrinseca adeguatezza della valutazione dei risultati probatori, coessenziale al giudizio di merito, né la rispondenza di essi alle effettive acquisizioni processuali, come è confermato dal tenore letterale dell'art. 606, primo comma, lettera e) c.p.p., secondo cui il vizio della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato.