(massima n. 1)
Il vizio logico della motivazione, nelle sue varie concrete espressioni - contraddittorietą, illogicitą, omessa considerazione di circostanze decisive e, pur anche, travisamento di fatto - deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilitą di ricorrere al controllo delle risultanze processuali. In tal senso non vi č pił spazio, nel nuovo codice di rito, per quell'operazione interpretativa, che, sotto l'egida delle precedenti norme regolatrici del processo penale, aveva reso possibile di scivolare dalla contraddittorietą, intesa come contrasto analitico tra varie proposizioni alla illogicitą, concepita come contrasto tra le argomentazioni del contesto motivazionale e la realtą processuale, od, addirittura, la comune esperienza, od il comune modo di «sentire» un fatto. I due unici vizi di legittimitą inerenti alla motivazione dei provvedimenti di merito, sono ora la mancanza - che vuol dire difetto assoluto - di argomentazioni su uno qualsiasi dei momenti applicativi della decisione e la illiceitą evidente, risultante dallo stesso testo della motivazione.