(massima n. 1)
La ricognizione personale non rientra nella categoria della prova decisiva di cui all'art. 606, comma primo, lett. d), c.p.p., perché è una prova aperta ad ogni esito e pertanto non le si può riconoscere preventivamente un'efficacia decisiva, ossia la capacità di contrastare le acquisizioni processuali contrarie, elidendone l'efficacia e provocando una decisione contraria.