(massima n. 1)
L'interesse ad impugnare ex art. 568, quarto comma, c.p.p., costituisce un elemento del diritto di impugnazione e non il contenuto dell'impugnazione, che pure è necessario indicare sotto forma di enunciazione di uno specifico motivo. Ne consegue che deve esser ritenuto inammissibile, ai sensi del terzo comma dell'art. 606 c.p.p., perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge, il ricorso per cassazione nel caso in cui il ricorrente prospetti un suo interesse ad impugnare, ma non deduca alcuna violazione di legge o vizio di motivazione, che possa costituire motivo di ricorso volto ad ottenere l'annullamento della sentenza impugnata. (Nella specie il ricorrente affermava che unico motivo della sua impugnazione era quello di poter rinunciare al beneficio della sospensione condizionale della pena, concessogli per una condanna relativa a contravvenzione estinguibile per oblazione, in vista della possibilità di ottenere un tale beneficio in altra più utile circostanza, e la Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso sulla scorta del principio di cui in massima).