(massima n. 1)
L'esistenza di una causa originaria di inammissibilitą del gravame preclude la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione successivamente maturata ed impone, quale unica soluzione possibile, la dichiarazione di inammissibilitą dell'impugnazione. (Nella specie il ricorso per cassazione č stato dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte perché presentato per il tramite del difensore non iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 613, comma 1, c.p.p.).