(massima n. 1)
La sussistenza di una causa di inammissibilità originaria del ricorso per cassazione preclude di dichiarare l'estinzione del reato frattanto intervenuta. (Nella specie si trattava di prescrizione ed il gravame era affetto da una duplice causa di inammissibilità originaria, non risultando l'impugnante difensore munito del mandato di cui all'art. 571 comma terzo c.p.p. — per il caso di impugnazione di sentenza contumaciale — e non essendo il difensore stesso iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 613 comma primo c.p.p.).