(massima n. 1)
Nel giudizio di appello con le forme di cui alla procedura prevista dal quarto comma dell'art. 599 c.p.p., la intervenuta rituale rinuncia al motivo concernente l'affermazione di responsabilitą preclude il riesame di tale parte dell'impugnata decisione, dovendo il motivo rinunciato considerarsi come mai avanzato. Ne consegue che, nel caso di riproposizione di detto motivo con ricorso per Cassazione, il ricorso stesso deve essere dichiarato inammissibile a norma dell'art. 606, comma terzo, ultima parte, c.p.p.