(massima n. 1)
In tema di ricorso per cassazione, č consentito superare i limiti del devolutum e dell'ordinata progressione dell'impugnazione soltanto per le violazioni di legge che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, come nell'ipotesi di ius superveniens, e per le questioni di puro diritto, sganciate da ogni accertamento del fatto, rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Non sono proponibili per la prima volta in cassazione, invece, le questioni giuridiche che presuppongono un'indagine di merito che, incompatibile con il sindacato di legittimitā, deve essere richiesta o almeno prospettata nella sua sede naturale. La mancata devoluzione di siffatta questione in sede propria preclude ogni successiva doglianza e rende intangibile la decisione formatasi sul punto o capo, poi investito dal ricorso.