(massima n. 1)
Le questioni di diritto sostanziale possono esser sollevate per la prima volta davanti alla Corte di cassazione — così venendo meno la preclusione per le violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello — sempre che si tratti di deduzioni di pura legittimità o di questioni di puro diritto insorte dopo il giudizio di secondo grado in forza di ius superveniens o di modificazione della disposizione normativa di riferimento conseguente all'intervento demolitorio o additivo della Corte costituzionale. In caso di sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale, la quale ha il limitato effetto di far sorgere nel giudizio a quo una preclusione endoprocessuale, ma non è munita dell'efficacia erga omnes propria delle sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale, i poteri di cognizione della Cassazione non possono estendersi oltre i limiti dell'effetto devolutivo del ricorso.