(massima n. 1)
Il principio dell'immutabilità del giudice deve essere rigorosamente osservato anche nella procedura degli incidenti di esecuzione. Ne consegue che non può emettere la decisione come giudice monocratico, nè partecipare al collegio decidente un giudice diverso da quello che abbia preso parte alla trattazione dell'incidente in camera di consiglio; sicchè, nel caso di rinvio a udienza fissa, è viziata di nullità l'ordinanza che sia stata pronunciata da un collegio non composto dalle medesime persone fisiche che abbiano partecipato alla trattazione dell'incidente in tutte le udienze, a meno che, nell'udienza successiva, la trattazione non sia stata rinnovata ab initio.