(massima n. 1)
Il disposto di cui all'art. 486, comma quinto, c.p.p., in forza del quale il giudice deve sospendere o rinviare il dibattimento in caso di assenza del difensore, quando risulti che essa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, sempre che questo sia stato prontamente comunicato, può trovare applicazione, come ben si rileva dalla sua formulazione e dalla sua collocazione, oltre che dal meccanismo dei richiami contenuti nell'art. 598 e nell'art. 614 comma primo c.p.p., solo nel giudizio di cognizione in primo e secondo grado ovvero anche in sede di cassazione. L'applicabilità è pertanto esclusa con riguardo alle udienze previste nel procedimento di esecuzione e di sorveglianza, nulla rilevando in contrario che l'art. 666 c.p.p. preveda la presenza necessaria, all'udienza, del difensore, posto che tale necessità ben può essere soddisfatta anche dalla presenza del difensore d'ufficio.