(massima n. 1)
Il provvedimento di confisca della cosa sequestrata, contenuto nella sentenza di condanna (cui č assimilata, in parte "qua", quella di applicazione della pena) o di proscioglimento, fa stato nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al procedimento di cognizione, con la conseguenza che solamente i terzi che non abbiano rivestito la qualitą di parte nel processo in cui sia stata disposta la confisca sono legittimati a far valere davanti al giudice dell'esecuzione i diritti vantati su un bene confiscato con sentenza irrevocabile. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che una societą, nei cui confronti era stata disposta in sede di patteggiamento, nell'ambito di un procedimento ex D.L.vo n. 231 del 2001, la confisca di una somma di denaro, non potesse poi contestare, con incidente di esecuzione, l'entitą della somma confiscata).