(massima n. 1)
È inammissibile la richiesta di riliquidazione della indennità di custodia dei veicoli sequestrati, formulata per causa sopravvenuta — richiamando la sent. n. 230 del 24 aprile 1989 della Corte cost. — che ha dichiarato la illegittimità costituzionale della normativa relativa alla quantificazione di tale indennità stante la irretroattività, ex art. 11 preleggi di tale pronuncia di incostituzionalità rispetto alle situazioni pregresse, la applicazione del conseguente generale principio del « tempus regit actum», il fatto che la somma liquidata con ordinanza, emessa in epoca antecedente alla data della predetta sentenza della Corte cost., non sia stata materialmente incassata per mancanza del relativo mandato di pagamento.