(massima n. 1)
Il principio della preclusione processuale (divieto del bis in idem) trova applicazione, oltre che nel procedimento di cognizione anche in sede esecutiva. Conseguentemente, non č consentito proporre nuovo incidente di esecuzione sulla stessa richiesta gią rigettata con provvedimento definitivo: un principio ricavabile dall'art. 666 c.p.p. che prescrive l'inammissibilitą della successiva istanza qualora sia fondata sui medesimi presupposti di fatto e sulle stesse ragioni di diritto di quella precedente. (Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento che aveva disatteso un'istanza di revisione del cumulo di pena in quanto fondata sugli stessi motivi che avevano provocato il rigetto di una precedente istanza).