(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno alla vita di relazione, qualora sia stata liquidata equitativamente una somma globale, con riferimento sia alla parte di danno gią maturata, sia a quella futura, tenendosi conto, per quest'ultima parte, degli interessi a scalare corrispondenti all'erogazione anticipata, gli interessi compensativi sull'intera somma globale liquidata, decorrono pur sempre dalla data del fatto illecito produttivo del danno.