(massima n. 1)
La decorrenza degli interessi sull'importo liquidato per il risarcimento derivato dalla mancata utilizzazione di un bene (lucro cessante), quando detto importo corrisponda alla somma degli equivalenti monetari dell'inutilizzabilità del bene medesimo durante ciascuna delle frazioni temporali (anno, mese, settimana, giorno) considerate in concreto dal giudice come unità di commisurazione del pregiudizio da risarcire e comprese nel periodo per il quale l'inutilizzabilità del bene si sia protratta, deve essere stabilita con riferimento non all'intero e complessivo importo risultante bensì a ciascuna di tali frazioni (di progressiva maturazione del credito risarcitorio) e con riferimento alle progressive corrispondenti scadenze dal giorno della domanda giudiziale — se manchi un precedente atto di costituzione in mora — e fino al soddisfacimento.