(massima n. 1)
Non configura un caso di inesistenza giuridica o abnormitą del provvedimento l'applicazione di pena illegale, per errore nella determinazione o nel calcolo di essa, e, ove la sua determinazione sia frutto non di argomentata valutazione, ma di palese errore giuridico o materiale, se ne impone la rettifica o la correzione da parte del giudice dell'esecuzione, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 25, comma secondo, Cost. e nell'art. 7 CEDU, i quali escludono la possibilitą d'infliggere una pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato č stato commesso. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del condannato avverso l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, in relazione a decreto penale che aveva applicato la pena detentiva congiuntamente a quella pecuniaria, benché l'ipotesi di reato contestata prevedesse l'applicazione delle due sanzioni solo alternativamente, si era limitato a rilevare l'ineseguibilitą della prima e pił afflittiva sanzione, escludendo l'inesistenza o l'abnormitą dell'intero provvedimento).