(massima n. 1)
In sede di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, il giudice non può procedere d'ufficio, ma soltanto su richiesta e non ha poteri per conoscere dell'esecuzione stessa autonomamente. Pur non essendo a lui inibita la facoltà di sollecitare il pubblico ministero, qualora quest'ultimo adotti un provvedimento diverso da quello auspicato e non avanzi alcuna istanza, il giudice dell'esecuzione non può proporre impugnazione. Il gravame è in tal caso atto abnorme: invero è al di fuori di ogni schema tipico un ricorso, presentato da colui che è chiamato a decidere in veste di terzo imparziale. (Nella specie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Pretore di Roma, che impugnava il provvedimento col quale il Procuratore della Repubblica circondariale aveva ordinato trasmettersi copia della sentenza di condanna per reati urbanistici al sindaco del comune per la demolizione dell'opera, avendo ritenuto di non condividere la sollecitazione a lui rivolta dal pretore menzionato. Quest'ultimo lo invitava ad iniziare il procedimento di esecuzione, per dare corso in sede giudiziaria alla demolizione stessa).