(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno per la perdita della possibilitą di promozione in una selezione concorsuale o a scelta, ove il giudice ritenga di assumere come parametro (con un coefficiente di riduzione adeguato alla misura accertata di tale possibilitą) la differenza tra le retribuzioni percepite e quelle percipiende registrate in un dato arco di tempo, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali vanno calcolati, sugli importi risultanti dalla applicazione del suddetto coefficiente di riduzione alle singole differenze mensili, dalle date alle quali le differenze stesse si riferiscono.