(massima n. 1)
Il richiamo dell'art. 599, n. 1 alle forme previste dall'art. 127 c.p.p. deve intendersi fatto al procedimento, ma non all'atto conclusivo dello stesso. Ne consegue che il provvedimento con cui il giudice d'appello, decidendo in camera di consiglio, in applicazione dell'art. 599 in relazione al precedente art. 597, n. 5, concede una circostanza attenuante per effetto della quale il reato si estingue per amnistia, deve assumere la forma della sentenza, e non quella dell'ordinanza. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che la decisione del giudice di merito, pur formalmente qualificata come «ordinanza», potesse essere ritenuta una sentenza, contenendo i requisiti sostanziali della relativa pronuncia nel merito, e pertanto non era accolto su tale rilievo il ricorso).