(massima n. 1)
Quando oggetto del giudizio č il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento di obbligazione contrattuale non pecuniaria e nella citazione č indicata la somma corrispondente alla prestazione inadempiuta, il giudice di merito puō condannare ex officio la parte inadempiente al pagamento degli interessi legali sulla detta somma dal momento della domanda giudiziale, in quanto essi rappresentano un elemento di danno da liquidare. Tale principio č applicabile quando il danno siasi maturato anteriormente alla domanda e gli interessi legali sulla somma ad esso equivalente rappresentino voce compensativa per il ritardato pagamento. Il principio stesso č, invece, inapplicabile quando il risarcimento, liquidato globalmente, contempli anche i danni verificatisi successivamente alla instaurazione del giudizio.