(massima n. 1)
Mentre gli interessi di mora, configuranti il risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento colpevole di obbligazione pecuniaria, si ricollegano ad un titolo e ad una domanda autonoma rispetto a quella inerente all'obbligazione principale, gli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno, per il ritardato conseguimento del suo equivalente in denaro, costituiscono una componente del danno stesso e della relativa domanda. Pertanto, l'omessa pronuncia sulla richiesta di interessi, se non assume, in difetto d'impugnazione, autoritą di giudicato con riguardo agli interessi moratori, per difetto di accertamento sulla sussistenza o meno del corrispondente diritto, spiega tale effetto con riguardo agli interessi compensativi, in quanto coperti dalla sentenza che abbia provveduto sulla domanda di risarcimento e sull'entitą complessiva del danno.