(massima n. 1)
Gli interessi compensativi sulle somme di denaro liquidate a titolo di risarcimento del danno costituiscono una componente del danno stesso e della relativa domanda e possono, quindi, essere assegnati dal giudice anche d'ufficio. Conseguentemente, non costituisce domanda nuova improponibile a norma dell'art. 345 c.p.c., l'istanza di attribuzione di detti interessi formulata per la prima volta nel giudizio di appello.