(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 627 comma quarto c.p.p. nel giudizio di rinvio non si possono dedurre nullitą, anche assolute, verificatesi nei precedenti giudizi. Né tali nullitą possono essere dedotte quale motivo di nuovo ricorso per cassazione, ossia come mezzo di annullamento della sentenza del giudice di rinvio, poiché la sentenza della Suprema Corte, inoppugnabile per dettato di legge, copre il dedotto e il deducibile, ivi comprese le eventuali nullitą.