(massima n. 1)
In tema di poteri del giudice di rinvio, l'art. 627 c.p.p. stabilisce la regola di carattere generale, secondo cui il giudice esercita gli stessi poteri conferiti all'organo giurisdizionale, il cui provvedimento č stato annullato in sede di legittimitā. Ne deriva che questa disciplina č applicabile anche nel procedimento incidentale de libertate. Il P.M. e l'indagato possono, quindi, depositare atti non trasmessi nel precedente giudizio (nella specie ordinanza di revoca dell'obbligo di dimora).