(massima n. 1)
La Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento dell'obbligo della motivazione. Ne deriva che il giudice di rinvio č tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali ovvero al compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini della decisione, o ancora all'esame, non effettuato, di specifiche istanze difensive incidenti sul giudizio conclusivo. Tuttavia, egli conserva la libertā di determinare il proprio convincimento di merito mediante un'autonoma valutazione della situazione di fatto concernente il punto annullato, alla stregua del disposto dell'art. 627, comma secondo, c.p.p., il quale prescrive che, nei limiti dell'annullamento, il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento č stato annullato, con l'unico limite di non ripetere i vizi della motivazione rilevati nella sentenza annullata. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione avverso rigetto dell'istanza di riesame di sequestro, confermato dal giudice di rinvio con provvedimento che la S.C. ha ritenuto legittimamente integrarsi con quella parte del precedente provvedimento annullato con rinvio, del quale era stata riconosciuta la validitā).