(massima n. 1)
Allorché il vizio che determina l'annullamento della sentenza riguarda la motivazione, il giudice di rinvio mantiene integri i poteri di accertamento e valutazione non essendo vincolato in ordine alla scelta dei mezzi atti alla formazione del suo convincimento, sicché gli eventuali elementi di fatto e valutazione contenuti nella pronuncia di annullamento rilevano come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio ma non come dati che si impongono per la decisione demandatagli. (La S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso affermando che il vizio di motivazione, che aveva determinato l'annullamento della ordinanza cautelare, ovvero l'assenza di riscontri alla chiamata di correo, era stato sanato dal giudice di rinvio il quale a seguito della rivisitazione del materiale probatorio aveva individuato nelle dichiarazioni di un ulteriore “collaboratore” un ineludibile elemento di conforto alla chiamata di correo posta a base della ordinanza cautelare in precedenza annullata).