(massima n. 1)
Con riferimento ai limiti che il giudicato parziale pone al giudice di rinvio, deve affermarsi che il giudicato concerne la prova quale risultato, e cioč la certezza del fatto, e non la prova intesa quale strumento per conseguirla: ne consegue che l'annullamento di parte di una sentenza, salvo la dipendenza logica del tema probatorio residuo dalla parte per cui si č formato giudicato, non reca per sé alcun limite all'assunzione di nuovi mezzi di prova nel giudizio di rinvio.