(massima n. 1)
La sentenza della Corte di cassazione, inoppugnabile per dettato di legge, copre il dedotto e il deducibile, ivi comprese le eventuali nullitą e inammissibilitą, sicché queste, nel giudizio di rinvio, non solo non possono essere proposte dalle parti, ma neppure essere rilevate di ufficio dal giudice di rinvio. (Fattispecie in cui la Corte, giudicando a seguito di trasmissione degli atti da parte del Tribunale che, quale giudice di rinvio in grado di appello avverso sentenza assolutoria del giudice di pace, aveva rilevato la originaria non appellabilitą della sentenza di primo grado, ha ritrasmesso gli atti al Tribunale per la celebrazione del nuovo giudizio di appello ritenendo, in applicazione del principio di cui sopra, tale questione non pił rilevabile dal giudice del rinvio per effetto dell'intangibilitą della pronuncia di annullamento con rinvio della Corte).