(massima n. 2)
In tema di valutazione e utilizzazione di dichiarazioni accusatorie predibattimentali rese da coimputati o coindagati i quali si siano poi sempre rifiutati di sottoporsi ad esame in sede dibattimentale, l'annullamento con rinvio, da parte della Corte di Cassazione, in considerazione dell'allora sopravvenuta, nuova formulazione dell'art. 513 c.p.p., introdotta dalla legge n. 267/1997, e della pronuncia della Corte costituzionale n. 361/1998, della sentenza di condanna basata sulle suddette dichiarazioni, valutate secondo la diversa disciplina previgente, non vincola il giudice di rinvio a dar luogo, secondo il dictum della sentenza di annullamento, alla rinnovazione del dibattimento per la citazione e l'esame dei dichiaranti quando, nelle more, sia sopravvenuta l'ulteriore novella costituita dall'art. 26 della legge 1 marzo 2001, n. 63, secondo cui, con i limiti ivi previsti, le dichiarazioni in questione sono valutabili come prova alla sola condizione che la loro acquisizione sia avvenuta, conformemente alla normativa all'epoca vigente, entro la data del 25 febbraio 2000.