(massima n. 1)
Nel giudizio di rinvio non possono essere dedotte per la prima volta né rilevate cause di inutilizzabilità concernenti atti formati nelle fasi anteriori del procedimento, atteso che la sentenza della Corte di cassazione, da cui origina il giudizio stesso, determina una preclusione con riguardo a tutte le questioni non attinte dalla decisione di annullamento. (In motivazione si è osservato come la regola posta al comma quarto dell'art. 627 c.p.p. — che inibisce espressamente la sola rilevazione delle cause di nullità o inammissibilità — costituisca applicazione del più generale principio di inoppugnabilità delle sentenze della Corte Suprema, dal quale discende la formazione del cosiddetto «giudicato progressivo» per le questioni non dedotte, di talché l'omessa menzione delle cause di inutilizzabilità non implica che le stesse restino rilevabili oltre i limiti segnati dalla decisione di annullamento).