(massima n. 1)
L'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa č assoluto ed inderogabile anche quando, a seguito di tale decisione, sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non doversi tener conto del mutamento dell'orientamento giurisprudenziale sulla indispensabilitā del dolo intenzionale nel delitto di crollo di costruzioni ex art. 434 c.p., in presenza di una sentenza di annullamento che aveva rinviato al giudice di merito per accertare l'esistenza del dolo, quantomeno nella sua forma eventuale).