(massima n. 1)
La preclusione dettata dall'art. 627, comma quarto, c.p.p. - per la quale nel giudizio di rinvio non si possono dedurre nullitą, anche assolute, o inammissibilitą, verificatesi nei precedenti giudizi - riguarda anche l'ipotesi in cui nel giudizio di rinvio si eccepisca l'inammissibilitą, per intempestiva proposizione, del ricorso in sede di legittimitą a seguito del quale sia stato disposto l'annullamento con rinvio.