(massima n. 1)
Nel giudizio di rinvio č precluso il rilievo di ogni nullitą, anche assoluta, verificatesi nei precedenti giudizi, ivi compreso quello di legittimitą, in virtł della disposizione contenuta nell'art. 627, comma quarto, c.p.p.. (La Suprema Corte ha, in motivazione, precisato che la norma trova applicazione in via diretta e non analogica, in quanto non circoscrive il riferimento "ai precedenti giudizi" soltanto a quelli di merito, includendovi anche il rescindente giudizio di legittimitą).