(massima n. 1)
Qualora la Corte di cassazione, annullando con rinvio una decisione di merito per la ritenuta sussistenza di una delle dedotte ragioni di nullitą, abbia dichiarato nel contempo «assorbite» (e non anche «valutate e superate») le altre, queste ultime non possono dirsi coperte da giudicato e deve quindi ritenersi consentita la loro riproposizione al giudice di rinvio. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che erroneamente il tribunale del riesame, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento determinato da mancata traduzione dell'indagato all'udienza, avesse dichiarato preclusa l'altra questione di nullitą concernente la mancata trasmissione, ai sensi dell'art. 309, comma 5, ultima parte, c.p.p., degli elementi sopravvenuti a favore del suddetto indagato).